Regio decreto 2024/1940
Art. 35 — Caporali maggiori e caporali, I caporali maggiori e i caporali hanno l'ufficio di capi infermieri nel servizi…
Art. 35. Caporali maggiori e caporali, I caporali maggiori e i caporali hanno l'ufficio di capi infermieri nel servizio presso gli ammalati ed hanno l'obbligo di assistere e sorvegliare gl'infermieri nelle loro incombenze speciali. Uno di essi puo' avere, nel Reparto, le funzioni di aiutante di sanita' e quindi assiste il medico nella visita e coadiuva i medici assistenti nella tenuta dei registri ed in specie di quelli dei medicinali e degli alimenti. Egli appena terminata la visita desume dal registro degli alimenti (mod. 2093) lo stralcio degli alimenti (mod. 633) e lo porta in cucina: porta il registro medicinali (mod. 2092) in farmacia, coadiuvando il farmacista nella preparazione dei medicinali, se non vi e' altra persona a cio' espressamente destinata; assiste nelle scritturazioni il medico di guardia ed esegue e quanto altro e' prescritto dal Regolamento sul servizio sanitario territoriale militare. Qualora sia possibile, un sorvegliante, che abbia riconosciuta capacita' ed attitudine, sara' in modo speciale adibito ai Reparti operativi. Egli deve preparare quanto occorre e curare l'igiene e la pulizia dell'ambiente a cio' destinato e di quanto vi si riferisce.
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