Regio decreto 2024/1940
Art. 34 — Sottufficiali
Art. 34. Sottufficiali. a) nelle Unita', dove non e' assegnato un Ufficiale di amministrazione, il sottufficiale piu' elevato in grado ed anzianita' e che abbia le attitudini necessarie, ne riveste le funzioni; b) nelle formazioni sanitarie di maggiore importanza, un sottufficiale (1) e' incaricato della disciplina e della sorveglianza del personale inferiore, ne distribuisce i turni a i servizi secondo gli ordini dati dal Direttore o dall'Ufficiale da questi specialmente designato ed invigila sotto la proprio responsabilita', che ognuno adempia con scrupolo al proprie ufficio e che gli ordini superiori siano puntualmente eseguiti. Egli compila la situazione giornaliera del personale (modello 662) e la fa pervenire al Direttore ogni mattina prima dell'ora del rapporto; inoltre esercita speciale sorveglianza sul servizio dei Reparti Infermi. Al medesimo spetta, qualora si tratti di Treno-Ospedale, Ambulanza lagunare o Nave ospedale, di destinare e comandare le squadre addette al carico e scarico dei feriti e malati; c) un sottufficiale e' addetto a coadiuvare il Commissario Contabile nelle sue varie mansioni. Ogni dieci giorni, ricevuti i fondi necessari dal Commissario Contabile, esegue la paga del personale d'assistenza. Funziona, sotto la responsabilita' del Commissario Contabile, da magazziniere, presiede al cambio delle biancherie, compila le note di quelle sudice e provvede alla lisciviatura delle medesime, tenendo regolarmente il registro degli effetti mandati al bucato (mod. 2103) nonche' il libretto del bucato (mod. 567) per gli effetti in uso del personale di assistenza. Custodisce ed e' responsabile degli effetti di pertinenza dei ricoverati, ed ha l'obbligo di ritirare la posta del personale e dei ricoverati e di curarne il recapito; a tale scopo sara' provvisto di speciale autorizzazione; d) nelle formazioni piu' numerose, dove e' assegnato un terzo sottufficiale, questo e' destinato a coadiuvare il Commissario o Contabile nell'acquisto e provvista dei viveri di quanto altro possa occorrere. --------------- (1) Di regola tale ufficio e' assegnato al maresciallo od al sottufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano.
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