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Regio decreto 2024/1940

Art. 36 — Infermieri

ELI /it/regio-decreto/1940/12/30/2024/art/36parte di Regio decreto 2024/1940
Art. 36. Infermieri. Gli infermieri sono principalmente destinati all'assistenza diretta degli infermi e a quanto vi si riferisce ed hanno il dovere di usare verso i malati tutta quella paziente attenzione, zelo, dolcezza di modi e spirito di abnegazione che la loro nobile missione esige. Ed e' loro compito: mantenere la custodia, la pulizia, la disinfezione degli ambienti per malati, come dei letti e delle suppellettili dai medesimi adoperate e di quanto forma l'arredamento dei Reparti; curare, in modo speciale, le biancherie in uso degli infermi ed attendere al cambio delle medesime e alla pulizia personale degli infermi stessi. Possibilmente un infermiere adatto e' destinato al servizio delle Sale di operazione ed un altro a quello delle Sale di medicazione. Il trasporto, il carico e lo scarico dei feriti, vien fatto dagli infermieri unitamente agli inservienti. Ad ogni Reparto, per quanto e' possibile, si cerchera' di destinare sempre gli stessi infermieri.

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