Regio decreto 1955/1940
Art. 58 — Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare …
Art. 58. Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare per la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni dell'Istituto. La deliberazione relativa deve riportare il voto favorevole di almeno la meta' del capitale sociale. Ai soci dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del capitale e' consentita la facolta' del recesso sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato.
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