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Regio decreto 1955/1940

Art. 59 — Le modificazioni al presente statuto debbono essere approvate dall'assemblea dei soci convocata in apposita s…

ELI /it/regio-decreto/1940/11/25/1955/art/59parte di Regio decreto 1955/1940
Art. 59. Le modificazioni al presente statuto debbono essere approvate dall'assemblea dei soci convocata in apposita seduta straordinaria e debbono riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale. Le modificazioni allo statuto non si intendono operative se non dopo che siano state approvate con decreto dell'Eccellenza il Capo del Governo, su deliberazione del Comitato dei Ministri.

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