Regio decreto 1955/1940
Art. 57 — Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto e per continuate irregolarita…
Art. 57. Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto e per continuate irregolarita' di gestione contestate al Consiglio di amministrazione, il Comitato dei Ministri, di cui al R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, puo' revocare con decreto dell'Eccellenza il Capo del Governo, sentito il Consiglio di stato, i benefici concessi all'Istituto con la legge istitutiva, con effetto dalla data di notificazione del decreto stesso.
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