Regio decreto 1955/1940
Art. 56 — L'Istituto deve comunicare all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, oltre a…
Art. 50. L'Istituto deve comunicare all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, oltre a quanto e' prescritto dalle vigenti norme di legge: 1) i prospetti delle emissioni di obbligazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione; 2) la situazione semestrale dei mutui e delle obbligazioni; 3) una relazione annuale particolareggiata sui mutui che fossero in mora o contenziosi.
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