Regio decreto 1955/1940
Art. 4 — Il capitale sociale e' rappresentato da titoli nominativi portanti il valore di L
Art. 4. Il capitale sociale e' rappresentato da titoli nominativi portanti il valore di L. 500.000 ciascuno. I titoli sono negoziabili soltanto fra gli Enti di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731. La cessione si opera con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari. Il trasferimento dei titoli e' valido, nei confronti dell'Istituto, quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1955/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.