Regio decreto 1955/1940
Art. 5 — Gli Enti partecipanti alla costituzione del capitale dell'Istituto sono responsabili soltanto per la quota di…
Art. 5. Gli Enti partecipanti alla costituzione del capitale dell'Istituto sono responsabili soltanto per la quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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