Regio decreto 1955/1940
Art. 22 — Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberera' un regolamento contenente tutte le norme relative a…
Art. 22. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberera' un regolamento contenente tutte le norme relative al servizio delle obbligazioni. Tale regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.
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