Regio decreto 1955/1940
Art. 23 — Le obbligazioni dell'Istituto sono - a norma dell'art
Art. 23. Le obbligazioni dell'Istituto sono - a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731 - parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa. Esse sono, pertanto, comprese fra i titoli, sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a concedere anticipazioni e possono, altresi', essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche Amministrazioni.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1955/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.