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Regio decreto 1741/1940

Art. 56 — Aziende e stabilimenti

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/56parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 56. (Aziende e stabilimenti). L'indennita' per la requisizione delle aziende o stabilimenti viene liquidata dalle commissioni di requisizione. Qualora alla requisizione abbia proceduto direttamente un'autorita' civile, l'indennita' e' liquidata dall'amministrazione centrale nell'interesse della quale la requisizione e' stata effettuata ed e' stabilita in base a perizia di una commissione di cinque membri nominata dall'amministrazione interessata. Di tale commissione devono far parte un ingegnere degli Uffici tecnici erariali e un rappresentante della Confederazione in cui l'azienda o lo stabilimento e' inquadrato.

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