Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1741/1940Art. 57
Regio decreto 1741/1940

Art. 57 — Immobili

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/57parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 57. (Immobili). L'indennita' per la requisizione degli immobili e' ragguagliata al reddito normale che l'immobile e' atto a produrre, tenuto anche conto delle cose indicate nell'ultimo comma dell'art. 8.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1741/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 56 Art. 58 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.