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Regio decreto 1741/1940

Art. 55 — Indennita'

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/55parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 55. (Indennita'). Per ogni requisizione e' corrisposta una giusta indennita' che e' liquidata dall'autorita' che procede alle requisizioni, secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti. Il pagamento dell'indennita' deve essere effettuato senza indugio; quando non si possa determinare l'indennita' al momento della requisizione, l'autorita', che procede alla requisizione puo' disporre il pagamento di una somma a titolo di acconto.

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