Regio decreto 1741/1940
Art. 39 — Collaborazione con gli organi corporativi
Art. 39. (Collaborazione con gli organi corporativi). I prefetti, le commissioni di requisizione e ogni altra autorita' competente a emanare ordini di requisizione si avvalgono, salvi i casi di urgente necessita', della collaborazione degli organi tecnici ed economici che saranno all'uopo indicati dai Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni.
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