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Regio decreto 1741/1940

Art. 38 — Passaggio di dipendenza delle commissioni

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/38parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 38. (Passaggio di dipendenza delle commissioni). Quando entrano in funzione i servizi istituiti ai fini della organizzazione della Nazione per la guerra, le commissioni di requisizione passano, a seconda dei compiti specifici di ciascuna di esse e ove non sia altrimenti disposto dai provvedimenti istitutivi dei servizi anzidetti, a far parte dei servizi stessi con le modalita' concordate fin dal tempo di pace fra i Ministeri militari e le Amministrazioni interessate.

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