Regio decreto 1741/1940
Art. 40 — Comunicazioni all'autorita' civile e accordi per l'esecuzione
Art. 40. (Comunicazioni all'autorita' civile e accordi per l'esecuzione). Gli incaricati dell'esecuzione delle requisizioni devono, in ogni caso, dare avviso al podesta' del Comune in cui si trovano gli immobili, le aziende e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni indicati negli articoli 3, 4 e 5, agli uffici pubblici interessati. Qualora non ostino ragioni di urgenza, devono prendere, ai fini dell'esecuzione, preventivi accordi con il podesta' o con gli uffici predetti.
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