Regio decreto 1741/1940
Art. 12 — Impianti elettrici
Art. 12. (Impianti elettrici). La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, ad ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto requisito.
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