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Regio decreto 1741/1940

Art. 12 — Impianti elettrici

ELI /it/regio-decreto/1940/08/18/1741/art/12parte di Regio decreto 1741/1940
Art. 12. (Impianti elettrici). La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, ad ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto requisito.

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