Regio decreto 1741/1940
Art. 13 — Linee di comunicazione
Art. 13. (Linee di comunicazione). La requisizione delle reti ferroviarie, tramviarie e simili, concesse all'industria privata, e delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende, salva espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al materiale che siano destinati all'esercizio delle reti o delle linee requisite.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1741/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.