Regio decreto 1741/1940
Art. 11 — Miniere e cave
Art. 11. (Miniere e cave). La requisizione delle miniere e delle cave si estende, salva espressa indicazione diversa, a quanto sia destinato all'esercizio di esse, all'arricchimento e alla elaborazione delle sostanze minerali, come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche, ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.
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