Regio decreto 1481/1940
Art. 84 — I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al minis…
Art. 84. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre e di un certificato della competente autorita' governativa, diplomatica o consolare (non dell'autorita' municipale) dello Stato al quale dichiarano di appartenere comprovante che il padre (e se questi e' ignoto, la madre) e', per origine, cittadino dello Stato medesimo. La domanda, se il richiedente e' minore e non emancipato deve essere firmata anche da chi eserciti su di lui la patria potesta'. Nel caso che l'iscritto sia un giovane straniero nato all'estero, oltre ai documenti anzidetti, deve essere presentato un certificato comprovante che la madre era per origine cittadina straniera (dello stesso Stato del marito o di un altro Stato qualsiasi). I detti documenti e la traduzione in lingua Italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorita' competente.
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