Regio decreto 1481/1940
Art. 85 — Sulla eccezione di cittadinanza straniera decide il ministero, al quale devono essere trasmesse, subito, le d…
Art. 85. Sulla eccezione di cittadinanza straniera decide il ministero, al quale devono essere trasmesse, subito, le domande che gli iscritti presentino a mente del precedente articolo. Tali domande devono essere perfettamente istruite e accompagnate da tutti i documenti e le informazioni che valgano a chiarire i termini giuridici della questione, e da tutti gli altri elementi di fatto che, nella questione stessa, possano avere influenza, tra i quali particolarmente quelli che si riferiscono al domicilio e residenza, del genitore e alla residenza dell'inscritto dalla nascita in poi. A cio' provvedono le stesse autorita' comunali, se le domande vengono a loro presentate, o altrimenti, gli uffici di leva. La trasmissione, pero', di esse al ministero deve sempre avvenire pel tramite dell'ufficio di leva.
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