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Regio decreto 1481/1940

Art. 85 — Sulla eccezione di cittadinanza straniera decide il ministero, al quale devono essere trasmesse, subito, le d…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/85parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 85. Sulla eccezione di cittadinanza straniera decide il ministero, al quale devono essere trasmesse, subito, le domande che gli iscritti presentino a mente del precedente articolo. Tali domande devono essere perfettamente istruite e accompagnate da tutti i documenti e le informazioni che valgano a chiarire i termini giuridici della questione, e da tutti gli altri elementi di fatto che, nella questione stessa, possano avere influenza, tra i quali particolarmente quelli che si riferiscono al domicilio e residenza, del genitore e alla residenza dell'inscritto dalla nascita in poi. A cio' provvedono le stesse autorita' comunali, se le domande vengono a loro presentate, o altrimenti, gli uffici di leva. La trasmissione, pero', di esse al ministero deve sempre avvenire pel tramite dell'ufficio di leva.

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