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Regio decreto 1481/1940

Art. 83 — Si ritiene come nullo e non avvenuto il concorso alla leva di quei giovani che per qualsiasi causa vi abbiano…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/83parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 83. Si ritiene come nullo e non avvenuto il concorso alla leva di quei giovani che per qualsiasi causa vi abbiano preso parte prima che a loro spettasse per ragione di eta', salvo per quelli che furono incorporati dopo aver compiuto il 17° anno di eta', per i quali viene mantenuto a tutti gli effetti l'anticipato concorso alla leva. I commissari degli uffici provinciali di leva, venendo comunque a conoscenza che un giovane abbia concorso anticipatamente alla leva, provvedono direttamente per conto del consiglio di leva ad annullare o convalidare l'anticipato concorso, apportando le necessarie variazioni e rettifiche sui documenti di leva delle quali informano il capo dell'amministrazione comunale. Le decisioni adottate devono essere comunicate alle competenti autorita' militari per le conseguenti variazioni nei ruoli.

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