Regio decreto 1481/1940
Art. 82 — Ad introdurre le variazioni predette nella lista di leva tenuta dall'ufficio provinciale, provvedono, i commi…
Art. 82. Ad introdurre le variazioni predette nella lista di leva tenuta dall'ufficio provinciale, provvedono, i commissari dell'ufficio stesso, per conto del consiglio di leva. L'ufficio provinciale di leva informa delle effettuate variazioni il capo dell'amministrazione comunale affinche' apporti identiche variazioni nella lista da esso tenuta.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.