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Regio decreto 1481/1940

Art. 82 — Ad introdurre le variazioni predette nella lista di leva tenuta dall'ufficio provinciale, provvedono, i commi…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/82parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 82. Ad introdurre le variazioni predette nella lista di leva tenuta dall'ufficio provinciale, provvedono, i commissari dell'ufficio stesso, per conto del consiglio di leva. L'ufficio provinciale di leva informa delle effettuate variazioni il capo dell'amministrazione comunale affinche' apporti identiche variazioni nella lista da esso tenuta.

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