Regio decreto 1481/1940
Art. 75 — Dopo trasmessa la lista di leva all'ufficio provinciale di leva, i capi delle amministrazioni comunali contin…
Art. 75. Dopo trasmessa la lista di leva all'ufficio provinciale di leva, i capi delle amministrazioni comunali continuano a tener conto di tutte le successive mutazioni nei riguardi dei singoli inscritti, e a prender nota di ogni altra variazione a cui possa andar soggetta la lista. Essi devono prendere nota della discriminazione ottenuta dagli appartenenti alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, citando gli estremi del relativo decreto. Di tutte le mutazioni e variazioni predette, i capi delle amministrazioni comunali devono dare a mano a mano comunicazione all'ufficio provinciale di leva competente, per le variazioni e provvedimenti conseguenti.
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