Regio decreto 1481/1940
Art. 74 — Nella prima decade del successivo aprile il capo del comune deve trasmettere all'ufficio di leva della provin…
Art. 74. Nella prima decade del successivo aprile il capo del comune deve trasmettere all'ufficio di leva della provincia: a) una copia autentica della lista di leva, nella quale non devono essere compresi i giovani che ne siano stati cancellati; b) il certificato della pubblicazione, fatta a senso del precedente art. 63 dell'elenco dei giovani inscritti sulla lista stessa; c) le schede personali originali, relative ai giovani inscritti sulle liste, con i documenti che vi siano allegati.
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