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Regio decreto 1481/1940

Art. 74 — Nella prima decade del successivo aprile il capo del comune deve trasmettere all'ufficio di leva della provin…

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Art. 74. Nella prima decade del successivo aprile il capo del comune deve trasmettere all'ufficio di leva della provincia: a) una copia autentica della lista di leva, nella quale non devono essere compresi i giovani che ne siano stati cancellati; b) il certificato della pubblicazione, fatta a senso del precedente art. 63 dell'elenco dei giovani inscritti sulla lista stessa; c) le schede personali originali, relative ai giovani inscritti sulle liste, con i documenti che vi siano allegati.

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