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Regio decreto 1481/1940

Art. 76 — Gli uffici provinciali di leva, in base alle comunicazioni che ricevono dagli ufficiali di stato civile, di r…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/76parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 76. Gli uffici provinciali di leva, in base alle comunicazioni che ricevono dagli ufficiali di stato civile, di rettificazione o di tardiva compilazione e trascrizione di atti di stato civile, provvedono a seconda dei casi, come segue: a) rettificano nella lista di leva e nella scheda personale, le generalita' secondo le indicazioni risultanti dall'atto di nascita; b) aggiungono, quale omesso, nelle liste di leva, ove non vi si trovi gia' compreso, il giovane cui l'atto di nascita si riferisce.

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