Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 59
Regio decreto 1481/1940

Art. 59 — Tutti i giovani per i quali fu compilata la scheda personale, esclusi soltanto quelli menzionati nell'art

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/59parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 59. Tutti i giovani per i quali fu compilata la scheda personale, esclusi soltanto quelli menzionati nell'art. 57 debbono essere inscritti sulle liste di leva. A riguardo degli appartenenti alla razza ebraica devono essere riprodotte sulle liste di leva le annotazioni di cui all'art. 48.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 58 Art. 60 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.