Regio decreto 1481/1940
Art. 59 — Tutti i giovani per i quali fu compilata la scheda personale, esclusi soltanto quelli menzionati nell'art
Art. 59. Tutti i giovani per i quali fu compilata la scheda personale, esclusi soltanto quelli menzionati nell'art. 57 debbono essere inscritti sulle liste di leva. A riguardo degli appartenenti alla razza ebraica devono essere riprodotte sulle liste di leva le annotazioni di cui all'art. 48.
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