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Regio decreto 1481/1940

Art. 60 — Le schede dei giovani, che non furono inscritti sulle liste di leva in applicazione dell'articolo precedente …

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/60parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 60. Le schede dei giovani, che non furono inscritti sulle liste di leva in applicazione dell'articolo precedente o ne siano stati cancellati ai sensi dei successivi articoli 66, 67 e 68, sono numerate progressivamente e date in consegna, coi relativi documenti, al capo dell'ufficio comunale di leva, il quale deve diligentemente conservarle in appositi pacchi, a giustificazione della non avvenuta iscrizione o della cancellazione. La consegna viene eseguita mediante un apposito verbale, firmato dal capo del comune e dal capo dell'ufficio comunale di leva, in cui sono indicati con precisione il numero complessivo delle schede, ed il cognome e nome degli inscritti a cui si riferiscono.

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