Regio decreto 1481/1940
Art. 58 — Pei giovani che devono essere inscritti sulle liste di leva dopo che queste sono state formate e pei quali le…
Art. 58. Pei giovani che devono essere inscritti sulle liste di leva dopo che queste sono state formate e pei quali le schede personali non siano state compilate, la compilazione delle schede stesse deve farsi a mano a mano che l'aggiunzione sulle liste debba aver luogo.
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