Regio decreto 1481/1940
Art. 57 — Se i giovani pei quali dal comune di nascita fu compilata la scheda, risultino morti nel comune medesimo, il …
Art. 57. Se i giovani pei quali dal comune di nascita fu compilata la scheda, risultino morti nel comune medesimo, il capo dell'amministrazione comunale ne prende nota sulla scheda, nella casella riservata ai giovani da non comprendersi sulle liste di leva, indicandovi la data della morte e il numero dell'atto di decesso. Tale annotazione deve essere da lui firmata. Se i detti giovani risultano morti in altro comune, il capo dell'amministrazione comunale oltre a fare la suaccennata annotazione, acclude alla scheda il relativo documento giustificativo. Analogamente procede allorche' i giovani risultano regolarmente inscritti in altro comune. A tale effetto, ogni qualvolta un cittadino muore prima di aver compiuto il 20° anno di eta', in un comune diverso da quello in cui e' nato, il capo dell'amministrazione comunale deve trasmettere subito copia del relativo atto di morte al capo del comune di nascita, ovvero, se trattasi di nato all'estero, al capo del comune dell'ultimo suo domicilio nel regno. I capi delle amministrazioni comunali che ricevono dette copie, debbono conservarle per accluderle alle schede.
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