Regio decreto 1481/1940
Art. 525 — Il ministro per la guerra puo' anche ordinare che siano sottoposti a visita straordinaria presso un collegio …
Art. 525. Il ministro per la guerra puo' anche ordinare che siano sottoposti a visita straordinaria presso un collegio presieduto dal direttore di sanita', i militari assegnati ai servizi sedentari. Tale facolta' puo' esercitarsi nel termine e nei casi specificati dagli articoli 82 e 83 della legge.
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