Regio decreto 1481/1940
Art. 524 — La visita straordinaria di militari riformati, disposta dal ministero della guerra in forza dell'art
Art. 524. La visita straordinaria di militari riformati, disposta dal ministero della guerra in forza dell'art. 82 della legge, e' effettuata da un collegio medico presieduto dal direttore di sanita'.
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