Regio decreto 1481/1940
Art. 526 — Le ispezioni di leva sono ordinarie e straordinarie
Art. 526. Le ispezioni di leva sono ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie vengono compiute per delegazione del ministero dai comandanti di zona militare agli uffici provinciali di leva esistenti nel territorio della propria giurisdizione. Le ispezioni straordinarie, ordinate dal ministro, sono affidate a funzionari civili del ministero.
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