Regio decreto 1481/1940
Art. 457 — Ai sensi dell'art
Art. 457. Ai sensi dell'art. 126 della legge, i governi delle singole colonie italiane o delle isole italiane dell'Egeo possono consentire ai militari residenti all'estero, dispensati dal servizio alle armi e che si trasferiscano nei rispettivi territori, di trattenervisi per qualsiasi tempo senza decadere dalla dispensa del servizio alle armi.
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