Regio decreto 1481/1940
Art. 458 — I militari, regolarmente residenti all'estero, quando per gravi malattie o mutilazioni ritengano di essere di…
Art. 458. I militari, regolarmente residenti all'estero, quando per gravi malattie o mutilazioni ritengano di essere divenuti inabili al servizio militare, possono chiedere di essere sottoposti a visita medica presso l'autorita' diplomatica o consolare, per essere, se riconosciuti inabili, sottoposti a rassegna.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.