Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 456
Regio decreto 1481/1940

Art. 456 — I militari ammessi alla ferma speciale di sei mesi in seguito a domanda presentata per il tramite delle autor…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/456parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 456. I militari ammessi alla ferma speciale di sei mesi in seguito a domanda presentata per il tramite delle autorita' diplomatiche o consolari, per far ritorno all'estero, possono ottenere adeguate facilitazioni di viaggio facendone domanda al ministero degli affari esteri, un mese prima del termine della ferma, per il tramite del Corpo in cui prestano servizio. Il corpo stesso trasmette al ministero della guerra, per conoscenza, copia dell'elenco col quale invia la detta domanda al ministero degli affari esteri.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 455 Art. 457 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.