Regio decreto 1481/1940
Art. 455 — I giovani che, ai sensi dei precedenti articoli 451 e 452 sono ammessi a compiere la ferma speciale di sei me…
Art. 455. I giovani che, ai sensi dei precedenti articoli 451 e 452 sono ammessi a compiere la ferma speciale di sei mesi, possono trattenersi nel Regno per un periodo massimo complessivo di due anni, se provenienti da paesi transoceanici, o di un anno e mezzo, se provenienti da paesi del bacino mediterraneo, o di un anno e tre mesi se provenienti da paesi europei, non computando in tali periodi di tempo i sei mesi di servizio alle armi. I comandi di distretto militare si accertano per mezzo dell'arma dei Reali carabinieri che l'espatrio di tutti i nazionali predetti avvenga nei limiti di tempo suindicati; ed in caso contrario, provvedono per la loro precettazione ed il loro incorporamento.
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