Regio decreto 1481/1940
Art. 452 — I nazionali nati all'estero in paesi, ove per fatto della nascita viene loro imposta la cittadinanza locale, …
Art. 452. I nazionali nati all'estero in paesi, ove per fatto della nascita viene loro imposta la cittadinanza locale, e che abbiano compiuto il 18° atto di eta', possono, prima dell'apertura della leva sulla loro classe, chiedere, ai sensi dell'articolo 123 della legge di essere arruolati nel Regio esercito per compiervi la stessa ferma speciale di sei mesi di cui all'articolo precedente. A tal fine, essi debbono produrre all'autorita' diplomatica o consolare, se residenti all'estero, o al comando del distretto militare, se si trovano nel Regno, regolare domanda corredata dei seguenti documenti: 1° certificato di nascita; 2° certificato di cittadinanza italiana; 3° certificato di stato celibe; 4° certificato di penalita' rilasciato dal casellario centrale presso il ministero di grazia e giustizia; 5° attestazione di buona condotta morale, civile e politica, rilasciata dall'autorita' diplomatica o consolare; 6° atto di consenso all'arruolamento rilasciato dal padre, o in mancanza di esso, dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi, dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia.
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