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Regio decreto 1481/1940

Art. 451 — I militari residenti all'estero, dispensati dal presentarsi alle armi, possono chiedere, ai sensi dell'art

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/451parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 451. I militari residenti all'estero, dispensati dal presentarsi alle armi, possono chiedere, ai sensi dell'art. 122 della legge di essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito per compiervi una ferma speciale di sei mesi, facendone domanda alla autorita' diplomatica o consolare, o, se si trovano temporaneamente nel Regno, al comando del distretto militare. Alla domanda deve essere unita una attestazione di buona condotta morale, civile e politica, rilasciata dall'autorita' diplomatica o consolare.

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