Regio decreto 1481/1940
Art. 453 — Tanto i militari dispensati di cui all'articolo 451, quanto i nazionali di cui all'art
Art. 453. Tanto i militari dispensati di cui all'articolo 451, quanto i nazionali di cui all'art. 452, che risiedono all'estero possono, ai sensi dell'art. 125 della legge, ottenere dalle autorita' diplomatiche o consolari adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio. A tal fine le autorita' predette, prima di dar corso alla relativa concessione, sottopongono ad accurata visita medica i richiedenti, per accertare che essi siano perfettamente abili al servizio militare ed immuni da qualsiasi infermita' od imperfezione che possa importare la loro eventuale inabilita' o la loro limitata idoneita' al servizio stesso. Le spese occorrenti per tale visita medica sono a carico degli interessati, sempreche' non possa essere eseguita gratuitamente ai sensi dei precedenti articoli 417 e 418.
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