Regio decreto 1481/1940
Art. 439 — I comandi dei distretti militari devono tenere un registro conforme all'allegato 32 nel quale segnano tutti i…
Art. 439. I comandi dei distretti militari devono tenere un registro conforme all'allegato 32 nel quale segnano tutti i militari dispensati dal servizio alle armi in tempo di pace, e compilano gli estratti di tale registro, da comunicarsi ai competenti comandi di stazione dei CC. RR., compresi nella propria circoscrizione. L'Arma dei CC. RR. vigila attentamente se i militari compresi negli estratti di cui al precedente comma rimpatrino, ed, in tal caso, ne da' subito comunicazione al comando del distretto militare, inviandogli anche la dichiarazione di dispensa conforme all'allegato n. 29 esibita dal militare, sulla quale deve essere indicata la data precisa in cui il titolare giunse nel suo comune. Il distretto militare ne prende nota sul ruolo matricolare e sul registro predetto.
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