Regio decreto 1481/1940
Art. 440 — Gli allievi missionari ordinati in sacris o religiosi con voti e i missionari residenti all'estero, ammessi c…
Art. 440. Gli allievi missionari ordinati in sacris o religiosi con voti e i missionari residenti all'estero, ammessi come tali alla dispensa dal presentarsi alle armi, per continuare a fruire di tale beneficio, devono, fino a che non abbiano compiuto il 32° anno di eta', provvedere direttamente o per mezzo della direzione dell'istituto delle missioni a far pervenire annualmente, e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, al comando del distretto militare competente un certificato attestante che essi continuano a risiedere all'estero in qualita' di missionari veri e propri. Da tale obbligo sono esclusi gli allievi missionari e i missionari ammessi come tali a dispensa, i quali abbiano ottenuto l'esenzione dal servizio militare in applicazione dell'art. 3 del Concordato con la S. Sede, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810.
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