Regio decreto 1481/1940
Art. 438 — I militari, di cui ai due articoli precedenti, in caso di mobilitazione, sono obbligati a presentarsi alle ar…
Art. 438. I militari, di cui ai due articoli precedenti, in caso di mobilitazione, sono obbligati a presentarsi alle armi nel Regno con quelle eccezioni che verranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui si trovino di rimpatriare in tempo utile.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.