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Regio decreto 1481/1940

Art. 438 — I militari, di cui ai due articoli precedenti, in caso di mobilitazione, sono obbligati a presentarsi alle ar…

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Art. 438. I militari, di cui ai due articoli precedenti, in caso di mobilitazione, sono obbligati a presentarsi alle armi nel Regno con quelle eccezioni che verranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui si trovino di rimpatriare in tempo utile.

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