Regio decreto 1481/1940
Art. 421 — Ove sorgano sospetti di fraudolenta sostituzione di persona o di simulazione di infermita', o di infermita' p…
Art. 421. Ove sorgano sospetti di fraudolenta sostituzione di persona o di simulazione di infermita', o di infermita' procurata ad arte, l'autorita' diplomatica o consolare, ricevuta la relativa dichiarazione del medico, si astiene dal pronunciare qualsiasi decisione, e trasmette al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un particolareggiato rapporto sulle circostanze rilevate e sui dubbi sorti, allegandovi il verbale sottoscritto dal medico. Analogamente deve procedersi allorche' l'inscritto produca qualche documento che debba ritenersi infedele o falso, ed allorche' qualche persona abbia tentato di procurare indebitamente l'esenzione, sotto qualsiasi titolo, dagli obblighi coscrizionali ad un inscritto.
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