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Regio decreto 1481/1940

Art. 420 — Prima di procedere alla visita l'autorita' diplomatica o consolare deve accertare in modo rigoroso l'identita…

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Art. 420. Prima di procedere alla visita l'autorita' diplomatica o consolare deve accertare in modo rigoroso l'identita' personale dell'inscritto, sia mediante accurato esame del passaporto e degli altri documenti da lui a tal fine esibiti, sia mediante dichiarazioni testimoniali di persone degne di fede.

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