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Regio decreto 1481/1940

Art. 419 — Le visite degli inscritti debbono aver luogo nella sede dell'ufficio diplomatico o consolare e debbono essere…

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Art. 419. Le visite degli inscritti debbono aver luogo nella sede dell'ufficio diplomatico o consolare e debbono essere eseguite alla presenza del titolare dell'ufficio, o alla presenza del funzionario incaricato di farne le veci. Soltanto nel caso in cui per le visite sia richiesto l'uso di speciali strumenti che non siano in possesso dell'ufficio diplomatico o consolare, esse possono eccezionalmente aver luogo in casa del medico, sempre pero' alla presenza del titolare dell'ufficio o del funzionario incaricato di farne le veci.

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