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Regio decreto 1481/1940

Art. 418 — Nelle localita' marittime le autorita' diplomatiche e consolari sono autorizzate a valersi, per le visite deg…

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Art. 418. Nelle localita' marittime le autorita' diplomatiche e consolari sono autorizzate a valersi, per le visite degli inscritti, dell'opera degli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito, imbarcati sulle Regie navi, ovvero su bastimenti in servizio di emigrazione i quali debbono prestare gratuitamente l'opera loro.

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