Regio decreto 1481/1940
Art. 417 — Il servizio delle visite mediche all'estero e' posto sotto la diretta responsabilita' delle autorita' diploma…
Art. 417. Il servizio delle visite mediche all'estero e' posto sotto la diretta responsabilita' delle autorita' diplomatiche e consolari, le quali sono le sole competenti a designare il medico o i medici che devono eseguirle. Le autorita' predette possono disporre che in un medesimo giorno lo stesso medico visiti piu' individui, in modo che la spesa possa essere ridotta al minimo per ciascun inscritto, e che gli indigenti possano essere visitati gratuitamente.
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