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Regio decreto 1481/1940

Art. 416 — La retribuzione dovuta al medico o alle direzioni degli ospedali per le visite e le osservazioni degli inscri…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/416parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 416. La retribuzione dovuta al medico o alle direzioni degli ospedali per le visite e le osservazioni degli inscritti, e', ai sensi dell'art. 72 della legge, a carico degli interessati, e deve essere pagata prima che abbia luogo la visita o l'osservazione.

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