Regio decreto 1481/1940
Art. 416 — La retribuzione dovuta al medico o alle direzioni degli ospedali per le visite e le osservazioni degli inscri…
Art. 416. La retribuzione dovuta al medico o alle direzioni degli ospedali per le visite e le osservazioni degli inscritti, e', ai sensi dell'art. 72 della legge, a carico degli interessati, e deve essere pagata prima che abbia luogo la visita o l'osservazione.
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